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D.M. 12/02/2004 n. 754), del menzionato Decreto, effettuati presso lo stesso soggetto, qualunque sia il loro importo. 2. Nel documento di cui al comma 1 sono indicati la ditta, la denominazione o la ragione sociale e il numero di partita IVA del cedente o prestatore, l'ammontare complessivo dell'imponibile e della relativa imposta, distinti per aliquota, nonchè quello delle operazioni non imponibili ed esenti. 3. Le banche che si avvalgono delle disposizioni di cui all'articolo 36-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di dispensa da adempimenti per le operazioni esenti, possono eseguire le annotazioni delle fatture di acquisto senza annotare distintamente le operazioni con IVA indetraibile di cui all'articolo 19-bis 1 dello stesso Decreto. Note all'art. 4: - Si riporta il testo degli articoli 25 e 36-bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972: «Art. 25 (Registrazione degli acquisti). Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del terzo comma dell'art. 17 e deve annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta. Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, il numero progressivo ad essa attribuito, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, nonchè l'ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta distinti secondo l'aliquota. Per le fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21 devono essere indicati, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilità di essa e la relativa norma. La disposizione del comma precedente si applica anche per le fatture relative a prestazioni di trasporto e per quelle pervenute tramite spedizionieri o agenzie di viaggi, quale ne sia l'importo.». - Per il testo dell'art. 10, primo comma, n. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, vedasi nella nota all'art. 1 del presente Decreto. «Art. 36-bis (Dispensa da adempimenti per le operazioni esenti). Il contribuente che ne abbia data preventiva comunicazione all'ufficio è dispensato dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti da imposta ai sensi dell'art. 10, tranne quelle indicate ai numeri 11), 18) e 19) dello stesso articolo, fermi restando l'obbligo di fatturazione e registrazione delle altre operazioni eventualmente effettuate, l'obbligo di registrazione degli acquisti e gli altri obblighi stabiliti dal presente Decreto, ivi compreso l'obbligo di rilasciare la fattura quando sia richiesta dal cliente. Nell'ipotesi di cui al precedente comma il contribuente non è ammesso a detrarre dall'imposta eventualmente dovuta quella relativa agli acquisti e alle importazioni e deve presentare la dichiarazione annuale, compilando l'elenco dei fornitori, ancorchè non abbia effettuato operazioni imponibili. La comunicazione di avvalersi della dispensa dagli adempimenti relativi alle operazioni esenti deve essere fatta nella dichiarazione annuale relativa all'anno precedente o nella dichiarazione di inizio dell'attività ed ha effetto fino a quando non sia revocata e in ogni caso per almeno un trien nio. La revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso.». -Si riporta il testo dell'art. 19-bis 1, Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: «Art. 19-bis 1 (Esclusione o riduzione della detrazione per alcuni beni e servizi). 1. In deroga alle disposizioni di cui all'art. 19 a) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di aeromobili e di autoveicoli di cui alla lettera e) dell'allegata tabella B, quale ne sia la cilindrata, e dei relativi componenti e ricambi, nonchè alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, è ammessa in detrazione se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell'attività propria dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni b) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione degli altri beni elencati nell'allegata tabella B e delle navi ed imbarcazioni da diporto e dei relativi componenti e ricambi, nonchè alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, è ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni c) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di ciclomotori, di motocicli e di autovetture ed autoveicoli indicati nell'art. 54, lettere a) e c), del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non compresi nell'allegata tabella B e non adibiti ad uso pubblico, che non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa, e dei relativi componenti e ricambi, nonchè alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, non è ammessa in detrazione salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad autovetture e veicoli, aeromobili, navi e imbarcazioni da diporto è ammessa in detrazione se è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione o all'acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, di noleggio e simili di dette autovetture, veicoli, aeromobili e natanti e) salvo che formino oggetto dell'attività propria dell'impresa, non è ammessa in detrazione l'imposta relativa a prestazioni alberghiere, a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali, a prestazioni di trasporto di persone ed al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui all'art. 54, lettere a) e c), del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 f) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di alimenti e bevande ad eccezione di quelli che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o di somministrazione in mense scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante distributori automatici collocati nei locali dell'impresa g) l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione, alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16, nonchè alle spese di gestione, di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessionigovernative di cui all'art. 21 della tariffa allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal Decreto ministeriale 28 dicembre 1995, del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, è ammessa in detrazione nella misura del 50 per cento; la predetta limitazione non si applica agli impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo h) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a lire cinquantamila i) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a destinazione abitativa nè quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione o la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni. La disposizione non si applica per i soggetti che esercitano attività che danno luogo ad operazioni esenti di cui al numero 8) dell'art. 10 che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell'art. 19, comma 5, e dell'art. 19-bis.». Art. 5. Tenuta e conservazione dei registri e dei documenti ed utilizzazione di sistemi meccanografici 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è consentito alle banche di procedere alle annotazioni previste dagli articoli 24 e 25 dello stesso Decreto mediante l'impiego di registri sezionali, a condizione che le rispettive annotazioni riepilogative, eseguite ai fini delle liquidazioni periodiche dell'imposta, siano riportate, a seconda delle modalità adottate, sul libro giornale o sul registro unico o su un registro dei corrispettivi appositamente destinato. Si applica quanto previsto dall'articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Note all'art. 5: -Si riporta il testo dell'art. 39 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972: «Art. 39 (Tenuta e conservazione dei registri e dei documenti). I registri previsti dal presente Decreto, compresi i bollettari di cui all'art. 32, devono essere tenuti a norma dell'art. 2219 del codice civile e numerati progressivamente in ogni pagina, in esenzione dall'imposta di bollo. È ammesso l'impiego di schedari a fogli mobili o tabulati di macchine elettrocontabili secondo modalità previamente approvate dall'Amministrazione finanziaria su richiesta del contribuente. I contribuenti hanno facoltà di sottoporre alla numerazione e alla bollatura un solo registro destinato a tutte le annotazioni prescritte dagli articoli 23, 24 e 25, a condizione che nei registri previsti da tali articoli siano indicati, per ogni singola annotazione, i numeri della pagina e della riga della corrispondente annotazione nell'unico registro numerato e bollato. I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati nonchè le fatture, le bollette doganali e gli altri documenti previsti dal presente Decreto devono essere conservati a norma dell'art. 22, Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le fatture elettroniche trasmesse o ricevute in forma elettronica sono archiviate nella stessa forma. Le fatture elettroniche consegnate o spedite in copia sotto forma cartacea possono essere archiviate in forma elettronica. Il luogo di archiviazione delle stesse può essere situato in un altro Stato, a condizione che con lo stesso esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza. Il soggetto passivo, residente o domiciliato nel territorio dello Stato assicura, per finalità di controllo, l'accesso automatizzato all'archivio e che tutti i documenti ed i dati in esso contenuti, ivi compresi i certificati destinati a garantire l'autenticità dell'origine e rinteiità delle fatture emesse in formato elettronico, di cui all'art. 21, comma 3, siano stampabili e trasferibili su altro supporto informatico.». -Per il testo degli articoli 24 e 25 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, vedasi, rispettivamente, nelle note agli articoli 3 e 4 del presente Decreto. -Si riporta il testo dell'art. 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 «Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonchè disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione di adempimenti tributari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 2001, n. 292: «Art. 12 (Semplificazione in materia di tenuta di registri contabili). |
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